VOTO MAGGIORATO

L'articolo 127 quinquies del Testo Unico della Finanza prevede il diritto di voto "maggiorato" a favore di coloro che posseggono azioni della società per un determinato periodo di tempo.
In tal senso le società quotate posso introdurre nel loro statuto la possibilità che "sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi". Non si tratta quindi di una categoria speciale di azioni, come accade invece nel caso delle azioni a voto plurimo di cui sopra, ma di una sorta di "premio fedeltà" all'azionista di lungo periodo.
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