Il nostro regolamento di internal dealing disciplina gli obblighi informativi delle persone che rivestono posizioni di particolare rilievo nella Società riguardo alle operazioni effettuate su azioni e strumenti finanziari di Generalfinance, nonché su strumenti finanziari a essi collegati.
Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (i Soggetti Rilevanti) in Generalfinance, nonché le persone a loro strettamente legate (le Persone strettamente legate), devono notificare il compimento di operazioni su strumenti finanziari quotati emessi dalla Società o su strumenti derivati e ad essi collegati e devono rispettare le restrizioni ad operare su tali strumenti, nei termini previsti dall’art.19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato (c.d. MAR), dalla normativa delegata (Regolamenti (UE) n. 2016/522 e n. 2016/523) e dal d.lgs. n.58/1998 (Testo unico della finanza).
In attuazione di tale disciplina, Generalfinance ha adottato un specifico regolamento concernente le operazioni compiute da soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 (“Internal Dealing”), finalizzato anche a regolare in maggior dettaglio le procedure per le comunicazioni e le restrizioni previste.
Regolamento internal dealing
I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate sono direttamente responsabili delle comunicazioni dovute in base all’art.19 MAR e possono conferire un incarico alla Società per provvedere alle comunicazioni per loro conto, nei soli casi e alle condizioni regolati. Qualora non sia stato formalizzato un accordo con la Società, essi sono tenuti ad effettuare a propria cura le comunicazioni dovute per ciascuna operazione, direttamente nei confronti della Consob e della Società, tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dalla data dell’operazione.
I Soggetti Rilevanti hanno inoltre il divieto di compiere operazioni per conto proprio o per conto di terzi, in via diretta o indiretta, sugli strumenti finanziari emessi dalla Società e quotati nei mercati regolamentati nei 30 giorni precedenti la pubblicazione dei risultati di periodo della Società emittente (c.d. periodo di black out).